SOMMARIO: 1) Premessa. 2) Il dovere di interpretazione “conforme a” vanifica il requisito della rilevanza della quaestio? 3) Il dovere di interpretazione “conforme a” vanifica il requisito della non manifesta infondatezza della quaestio? 4) Il dovere di interpretazione “conforme a” consente il “permanere” senza rimedio nell'applicazione pratica di interpretazioni gravemente incostituzionali.
1) Premessa – E' un fatto notorio che l'inottemperanza dei giudici a quibus al dovere di interpretare in maniera conforme a Costituzione – cioè adeguatrice – la disposizione gli stessi che sottopongono al vaglio della Consulta comporta perlopiù una decisione “sanzionatoria” la quale si estrinseca nella forma di una pronuncia interpretativa di inammissibilità adeguatrice: trattasi di quella decisione, appunto, attraverso la quale la Corte, muovendo dall'assunto – espresso, perlomeno in modo chiaro e netto, a partire dalla sentenza n. 356 del 1996 – secondo il quale “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice decida di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”, dichiara l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevatale in quanto il giudice ha omesso di ricercare – o ha ricercato in modo inadeguato – l'interpretazione conforme a Costituzione.