1 . L’art. 1, comma 486 , della legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità) ripropone, in senso peggiorativo per i pensionati , la disposizione di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come ulteriormente modificato dall’articolo 24, comma 31-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In ambedue i casi si trattava e si tratta di un contributo di solidarietà imposto coattivamente per legge ai soli pensionati, diversamente dal contributo del 3% imposto nei confronti di tutti i contribuenti percettori di un reddito lordo superiore a E. 300.000, salva la deducibilità dal reddito. Ma anche in questo secondo caso i pensionati, pur esentati dal suddetto contributo del 3% ai sensi del comma 590 della legge di stabilità , continueranno a pagare il ben più elevato contributo del 18% previsto dal comma 486, restandone per di più esclusa la deducibilità dal reddito.
Poiché le precedenti disposizioni, all’inizio riportate, furono dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2013 e poiché a prima vista quelle attuali sembrano nella sostanza riprodurle, si tratta di verificare se tale riproduzione configuri una violazione del citato giudicato costituzionale con riferimento all’art. 136 Cost.