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CONVERSIONE IN LEGGE MASCHERATA E VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE

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Sommario: 1. I decreti-legge nn. 201 del 2011 e 95 del 2012. 2. La sentenza n. 220 del 2013 della Corte costituzionale. 3. Il problema politico sorto sulla base della sentenza della Corte ed il tentativo di risolverlo mediante una norma di sanatoria contenuta in un successivo decreto-legge. 4. L’incostituzionalità di tale norma per violazione del giudicato costituzionale ai sensi dell’art. 136 Cost. 5. Il dibattito parlamentare e la soluzione adottata per superare la suddetta illegittimità costituzionale: la soppressione dell’art. 12 del decreto-legge e la sua riproduzione nella legge di conversione. 6. Conversione mascherata o approvazione di norma nuova? 7. Violazione del giudicato costituzionale da parte dell’art. 2 della legge di conversione del decreto-legge n. 93 del 2013.   

 

1. I decreti-legge nn. 201 del 2011 e 95 del 2012

I decreti-legge nn. 201 del 2011 e 95 del 2012 prevedevano in alcune disposizioni  una sorta di riforma delle funzioni e degli organi delle province nella prospettiva di una loro abolizione futura.
Per quanto qui interessa in modo specifico, il comma 20 dell’art. 23 del decreto n. 201, nel testo modificato in sede di conversione alla Camera, stabiliva che “Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo  2013,  l'articolo  141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli organi provinciali che devono essere  rinnovati  successivamente  al  31  dicembre  2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i  termini  di cui al primo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei  nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17.”
  In altri termini, si prescriveva che gli organi provinciali di cui alla suddetta disposizione non dovevano più essere rinnovati mediante nuove elezioni, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, ma dovevano invece essere commissariati in applicazione dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Commissariamenti che furono effettivamente disposti e realizzati per tutti gli organi provinciali scaduti alla data del 31 dicembre 2012.
 

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