SOMMARIO: 1.Il caso Castelli. 2. Il procedimento: Norme e giurisprudenza. 2.1 Davanti al Collegio competente. 2.2 La via ordinaria. 3. Le delibere di ministerialità. 4. Punti fermi e valutazioni future.
1. Il caso Castelli.
La complessità del c.d. Caso Castelli deciso dalla recente sentenza n. 29 del 2014 della Corte costituzionale risiede nel tentativo di attivare due diverse prerogative sulla medesima questione. In particolare l'allora Ministro Castelli era stato querelato per alcune affermazioni ingiuriose rivolte nei confronti dell'on. Diliberto durante una trasmissione televisiva.
Il procedimento penale così iniziato, è incardinato dal procuratore presso il Collegio competente a giudicare i reati ministeriali, il cosiddetto Tribunale dei ministri, il quale, declina la propria competenza, procedendo ad un'archiviazione asistematica, ritenendo il reato non ministeriale. Il procedimento penale a questo punto viene sospeso, perchè intanto sopravviene una delibera di insindacabilità del Senato, la quale, ex art. 68, I comma, Cost., afferma che le opinioni del Ministro-parlamentare Castelli sono state espresse nell'esercizio delle proprie funzioni di parlamentare e come tali coperte da immunità, ma soprattutto che l'efficacia della delibera si estende dal procedimento civile anche a quello penale. Il Gip solleva quindi conflitto d'attribuzione, accolto dalla Corte costituzionale con la sent. n. 304 del 2007.