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Sentenza Tar Lombardia n. 1348 del 2013. INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO E PRIMATO DELLA LINGUA ITALIANA

Tar Lombardia, sez. III, 23 maggio 2013, n. 1348 – Presidente  Leo -  Redattore Fornataro.

Istruzione pubblica – Università - Libertà di insegnamento -  Pluralismo dell’offerta formativa - Internazionalizzazione del corpo docente  - Esclusività dell’uso della lingua inglese nei corsi di laurea magistrale e nei dottorati di ricerca – Carattere ufficiale  e primato della lingua italiana – Illegittimità della delibera del Senato Accademico. (1)
Istruzione pubblica – Università – Tutela della libertà di insegnamento ex art. 33 Cost. e del diritto allo studio ex art. 34 Cost.  - Internazionalizzazione del corpo docente  - Esclusività dell’uso della lingua inglese nei corsi di laurea magistrale e nei dottorati di ricerca. (2)
Istruzione pubblica – Università - Libertà di insegnamento -  Pluralismo dell’offerta formativa - Internazionalizzazione del corpo docente  - Esclusività dell’uso della lingua inglese nei corsi di laurea magistrale e nei dottorati di ricerca – Carattere ufficiale  e primato della lingua italiana – Rapporto tra lingua italiana e libertà di insegnamento. (3)
Istruzione pubblica – Università - Libertà di insegnamento -  Pluralismo dell’offerta formativa - Internazionalizzazione del corpo docente  - Esclusività dell’uso della lingua inglese nei corsi di laurea magistrale e nei dottorati di ricerca – Carattere ufficiale  e primato della lingua italiana – Tutela delle minoranze linguistiche ex art. 6 Cost. (4)
Istruzione pubblica – Università - Libertà di insegnamento -  Pluralismo dell’offerta formativa - Internazionalizzazione del corpo docente  - Esclusività dell’uso della lingua inglese nei corsi di laurea magistrale e nei dottorati di ricerca – Carattere ufficiale  e primato della lingua italiana –  Art. 3 Cost. - Principio di proporzionalità.  (5)
Istruzione pubblica – Università - Libertà di insegnamento  - Esclusività dell’uso della lingua inglese nei corsi di laurea magistrale e nei dottorati di ricerca – Carattere ufficiale  e primato della lingua italiana –  Principio costituzionale del primato della lingua italiana -  Art. 271 del R.D. 1933, n. 1592 e  art. 2, comma 2, lett. l), della legge 2010 n. 240. (6)

 

È illegittima la delibera dal Senato accademico nella parte in cui ha approvato la mozione sull’adozione della lingua inglese per i corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. Il carattere centrale che l’ordinamento attribuisce alla lingua italiana come espressione del patrimonio linguistico e culturale dello Stato comporta che ad essa non possa essere attribuito all’interno dello Stato un ruolo subordinato rispetto ad altre lingue. (1)

L’imposizione della lingua inglese quale strumento di insegnamento e di apprendimento, contrasta sia con la libertà di insegnamento, garantita dall’art. 33 Cost., sia con il correlato diritto allo studio.(2)

Esiste uno stretto rapporto tra l’esercizio della libertà di insegnamento
garantito dalla Costituzione Repubblicana e l’utilizzabilità della lingua italiana;  è consequenziale rilevare, infatti,  che la piena esplicazione della libertà di insegnamento  presuppone la possibilità di utilizzare l’italiano, nel senso che il docente che esercita in una istituzione pubblica deve poter scegliere di trasmettere le conoscenze nella lingua italiana. (3)

Nelle situazioni in cui l’ordinamento prevede la tutela di specifiche lingue minoritarie, viene comunque preservato il primato della lingua italiana, che non può comunque assumere un ruolo subordinato o secondario;  sussiste, pertanto, la necessità di garantire che la lingua italiana non subisca trattamenti deteriori anche quando il rapporto non sia con lingue minoritarie  tutelate, ma con lingue straniere rispetto alle quali non sussistono specifiche norme di tutela. (4)

L’obiettivo dell’internazionalizzazione eccedendo i mezzi consentiti a tale scopo, in rapporto sia all’art. 271 del R.D. 1933 n. 1559, sia all’art. 2, comma 2, lett. i), della legge 2010 n 240, non può estendersi sino alla possibilità di sopprimere per interi corsi di laurea l’uso della lingua italiana. (5)

Il rapporto tra l’art. 271 del R.D. 1933, n. 1592 e l’art. 2, comma 2, lett. l), della legge 2010 n. 240, non è qualificabile in termini di deroga, nel senso che la seconda disposizione legittima una deroga al principio sancito dalla prima, perché questa ricostruzione condurrebbe a porre in contrasto l’art. 2, comma 2, lett. l), con il principio costituzionale del primato della lingua italiana (6).


 Materiali:

  1. Sentenza Tar Lombardia n. 1348 del 2013 - Insegnamento universitario e primato della lingua italiana
  2. Sentenza Tar Lombardia n. 1348 del 2013 - Massime
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