Art. 1.
(Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali)
1. È istituito un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, di seguito denominato «Comitato», compo-sto di venti senatori e venti deputati, nomi-nati dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repub-blica e della Camera dei deputati. Fanno parte di diritto del Comitato i Presidenti delle predette Commissioni parlamentari, cui è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato.