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Una pronuncia sulla mobilità dei dirigenti regionali offre lo spunto per riflettere ancora sulla natura e la portata della materia "ordinamento civile"

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1. Con ricorso n. 42/2013 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, commi 2, lett. l) e 3, Cost., degli artt. 1, comma 1 e 2, commi 5,6,7 della legge della Regione Abruzzo n. 71 del 2012 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale – IPA).
La questione relativa all’art. 1, comma 1, con riferimento all’art. 117, comma 3, Cost., è stata dichiarata dalla Corte costituzionale «inammissibile per difetto sopravvenuto dell’interesse a ricorrere».
Diversamente, la Corte ha accolto la questione avverso l’art. 2, commi 5, 6 e 7, e ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale.
I vizi eccepiti e censurati dai giudici sono così sintetizzabili:
a) l’art. 2, comma 5 della l. reg. Abruzzo n. 71/12 definisce in esubero i dirigenti ADSU inquadrati nei ruoli che non abbiano ricevuto il conferimento o il rinnovo dell’incarico e dispone, autonomamente, il passaggio diretto agli uffici della Regione. Essa, in tal modo, disciplinerebbe una fattispecie tipica del rapporto di lavoro, quale la mobilità, afferente alla disciplina del lavoro pubblico privatizzato e per questo alla materia di competenza esclusiva statale “ordinamento civile” di cui all’art. 117, comma 2 lett. l), Cost.;
b) l’art. 2, commi 6 e 7 della l. reg. Abruzzo n. 71/12 dispone l’attribuzione temporanea delle funzioni del dirigente momentaneamente assente in capo al funzionario più alto in grado e attribuisce a quest’ultimo il trattamento retributivo del dirigente. Così facendo, trattandosi di un mutamento di mansioni, le disposizioni inciderebbero, secondo la Corte, sul contenuto della prestazione lavorativa e, quindi, sui “profili privatistici” del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., rientranti integralmente nella disciplina dell’“ordinamento civile” di esclusiva competenza statale ex art. 117, comma 2 lett. l), Cost. 

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