1. Con sentenza n. 86 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, recata in attuazione dell’art. 13 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
La disposizione impugnata dal Governo accordava ai concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico la possibilità di ottenere l’aumento della portata massima derivabile, senza dover procedere alla valutazione di interesse ambientale prevista dall’art. 8, comma 16, del Piano di attuazione di tutela delle acque, adottato dalla Provincia autonoma di Trento in applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente).
Secondo il Governo, tale disposizione si poneva in violazione dell’art. 12 bis del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici, come modificato dal Codice dell’ambiente, a norma del quale il procedimento di concessione delle derivazioni idroelettriche si basa sui dati relativi al deflusso minimo vitale (DMV) e all’equilibrio del bilancio idrico, rilevabili solo mediante una valutazione di interesse ambientale.
A seguito della notifica del ricorso, la Provincia autonoma di Trento modificava, tuttavia, la disposizione impugnata prevedendo che le strutture provinciali competenti, nell’ambito del procedimento di autorizzazione, effettuassero la valutazione di interesse ambientale, come richiesto dal T.U.