1. La Corte costituzionale torna ad affermare l’intangibilità del principio del pubblico concorso quale metodo ordinario di selezione tecnica ed imparziale del personale delle Pubbliche Amministrazioni.
La questione di legittimità è sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in via principale avverso una legge della regione Lombardia (n. 12 del 2012) che all’art. 12, commi 2 e 4, nel quadro di una serie di misure adottate per la razionalizzazione delle società partecipate e nel modificare l’assetto organizzativo della "Lombardia informatica s.p.a." e della "Cestec s.p.a.", ne disponeva il trasferimento delle funzioni e il conseguente inquadramento del personale ivi dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la "Agenzia regionale centrale acquisti in favore degli enti delle pubbliche amministrazioni aventi sede nella regione Lombardia" e la "Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia" cd. (ARPA).