SOMMARIO: 1. L’iter legis, l’entrata in vigore e la dilazione dell’efficacia – 2. La registrazione e la rinuncia alla democrazia interna – 3. La personalità giuridica europea e il ruolo degli Stati membri – 4. Trasparenza e meccanismi di controllo: una nuova Autorità – 5. E allora?
1. L’iter legis, l’entrata in vigore e la dilazione dell’efficacia
Il 16 aprile 2014 il Parlamento europeo riunito in assemblea plenaria ha finalmente approvato la risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee . Sono così trascorsi quasi due anni da quando la Commissione europea ha avanzato la sua proposta , con l’intenzione di pervenire ad una nuova disciplina che potesse essere applicata già nelle elezioni europee di maggio. 2014. L’iter del provvedimento è stato però e travagliato: la proposta della Commissione europea è stata esaminata ed emendata dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo il 24 aprile 2013 , dopo aver acquisito il parere della Commissione giuridica e della Commissione bilancio; solo il 5 marzo 2014 il Consiglio, grazie all’impulso decisivo dato all’iter legislativo dalla Presidenza greca, ha approvato la propria proposta, poi accolta – nonostante presentasse significative differenze rispetto a quella ricevuta dal Parlamento europeo – dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo nella riunione del 17 marzo 2014, in modo che potesse essere approvata nella Plenaria di aprile.