1. Premessa. – 2. Il caso. – 3. I precedenti: da Bowman (1998) a TV Vest (2008). – 4. La decisione della Grande Chambre. – 5. Sul rilievo attributo alla distinzione tra «misure generali» e restrizioni adottate per un singolo caso. – 6. Sul rilievo attribuito alla (pretesa) estensione degli “approfondimenti” effettuati in sede nazionale. – 7. Sul rilievo della assenza di un “consenso europeo” in materia di pubblicità politica ai fini della estensione del margine di apprezzamento nazionale. – 8. Sul (preteso) carattere “limitato” del divieto. – 9. Osservazioni conclusive: i dilemmi della “par condicio”, il problema dell’inquadramento costituzionale della comunicazione pubblicitaria e l’atteggiamento della Corte europea di fronte alle scelte legislative nazionali.
1. Premessa.
A distanza di oltre dieci anni dalle prime decisioni in materia, con la sentenza della Grande Chambre sul caso Animal Defenders la Corte europea dei diritti dell’uomo torna sul tema della disciplina della comunicazione politica: e lo fa con una sentenza per alcuni aspetti poco convincente, per altri addirittura preoccupante.
La decisione rappresenta, in primo luogo, una occasione mancata, perché il caso sottoposto alla Corte si prestava ad approfondire la riflessione sul numerose questioni di rilievo; da quella dell’inquadramento costituzionale della comunicazione pubblicitaria, sino ai problemi della disciplina della comunicazione politica legati alla fondamentale esigenza di preservare il dibattito pubblico dal potere economico e finanziario, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica che ha interessato, nell’ultimo decennio, il mondo dei media.