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LA CORTE COSTITUZIONALE E IL RINVIO PREGIUDIZIALE NEL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE (NOTA A CORTE COST. ORD. N. 207/2013)

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Sommario: 1. L'oggetto dei giudizi a quibus. – 2. Le tappe della giurisprudenza costituzionale sull'uso del rinvio pregiudiziale. – 3. L'ordinanza n. 207/2013 e le sue possibili motivazioni implicite. – 3.1. Il rinnovato ruolo della Carta di Nizza dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. – 3.2. La responsabilità dello Stato per violazione del diritto europeo. – 4. Conclusioni.


1. L'oggetto dei giudizi a quibus
Con l'ordinanza n. 207 del 3 luglio 2013 la Corte costituzionale per la prima volta apre un dialogo diretto con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nell'ambito di un giudizio in via incidentale, ricorrendo allo strumento del rinvio pregiudiziale al fine di risolvere un dubbio interpretativo relativo ad una direttiva europea parametro del giudizio di legittimità costituzionale (ex art. 117 comma 1 Cost.).
La questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale di Roma con due ordinanze del 2 maggio 2012 e dal Tribunale di Lamezia Terme con due ordinanze del 30 maggio 2012, ha ad oggetto la compatibilità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge n. 124 del 3 maggio 2009 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) per contrasto con l'art. 117 comma 1 della Costituzione, nonché con la clausola n.5 punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, (Allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio), “nella parte in cui consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale docente di ruolo, così da determinare una successione potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato, e comunque svincolata dall'indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o di un certo numero di rinnovi” (Corte Cost., ord. 207/2013). 

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