Sommario: 1. Premessa - 2. Il d.l. 95/2012 e le novità introdotte nell’art. 1, comma 301, della legge di stabilità 2013 nel trasporto pubblico locale - 3. L’art. 1, comma 301, della legge di stabilità 2013: la compatibilità della modalità di finanziamento del trasporto pubblico locale con la giurisprudenza costituzionale – 4. L’art. 1, comma 301, della legge di stabilità 2013: il difficile equilibrio tra Regioni e Autorità di regolazione dei trasporti
1. Premessa.
Il decreto 6 luglio 2012 n. 95, meglio noto come decreto sulla “spending review”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, interviene, inter alia, in materia di trasporto pubblico locale con una serie di misure che sollevano seri dubbi di compatibilità con la consolidata giurisprudenza costituzionale.
Infatti, la norma disattende il riparto di competenze disegnato dalla Costituzione, nella misura in cui interviene in una materia, quale e' quella del trasporto pubblico locale, di competenza residuale regionale. E’ fuor di dubbio che la materia del trasporto pubblico locale rientri nell'ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost. sulla base sia della copiosa giurisprudenza costituzionale sia del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 che conferisce alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i «servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati» ed escludendo solo i trasporti pubblici di interesse nazionale (cfr., in particolare, gli artt. 1 e 3).