SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L’ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione. - 3. L’iter argomentativo del giudice delle leggi: le ragioni dell’inammissibilità. - 4. La Corte al bivio tra iura e lex. - 5. Considerazioni conclusive.
1. Premessa.
Con la sentenza n. 214 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 315, comma 3, in relazione all’articolo 646, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 111, comma primo, e 117, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione si svolga, davanti alla Corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica.
La pronuncia muove dall’istanza di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314 c.p.p. di un individuo, che, dopo esser stato sottoposto alla misura della custodia carceraria e a quella della detenzione domiciliare, era stato assolto per non aver commesso il fatto. La Corte di appello di Catania aveva rigettato l’istanza ritenendo che l’autore avesse tenuto «un comportamento … connotato da colpa grave tale da integrare condizione sinergica ai fini dell’emissione e del mantenimento dell’ordinanza cautelare».