1. Il cumulo dei mandati politici non rappresenta, nella tradizione politica italiana, né una regola, né un tabù.
La questione trova il suo riferimento maggiore nelle norme costituzionali (art. 121) che vietano la cumulabilità tra mandati regionali e mandati nazionali. Per il resto, tutto viene rimesso alle scelte del legislatore, che con un ampio ambito di discrezionalità può prescrivere quali siano le incompatibilità funzionali.
Circoscrivendo il nostro discorso alle cariche di governo, in rapporto ai mandati politici regionali e locali (il problema, in una forma di governo parlamentare, infatti, neanche si pone relativamente ai mandati parlamentari), ricordiamo che la questione è stata affrontata storicamente dapprima nella prospettiva dei mandati politici regionali. Norme di legge statali (art.4 legge 154/1981) e , dopo la riforma del Titolo V, regionali (ad es. l.r. Abruzzo n. 57/2004) hanno sancito in vari momenti la incompatibilità delle cariche di governo statali con le cariche politiche regionali. Ciò ben si comprende se si considera la protezione accordata dalla Costituzione alla regione rispetto alla eventualità di sconfinamenti del Parlamento e del Governo.