Snella ed essenziale, la sentenza n. 52 del 2013 si rivela di particolare interesse perché puntella i confini, e dunque tutela l’ambito, dello spazio costituzionale riservato al conflitto fra Stato e Regioni.
Si tratta, come noto, di istituto caratteristico della forma di Stato “a decentramento regionale” (C. Mortati, Le forme di governo, 1973, 388), funzionale alla garanzia del rispetto del riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, così come stabilito in Costituzione.
Inizialmente detentore di maggiori “certezze”, quantomeno se parametrate al conflitto tra poteri – basti guardare alla predefinizione tassativa dei soggetti legittimati, nonché a un dato normativo (ex art. 39 della legge n. 87 del 1953) che esprimeva il concetto di invasione di competenza (cfr. F. Sorrentino, I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 1967, 721; A. Pisaneschi, I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, Milano 1992, 335), il conflitto Stato-Regioni, una volta calatosi in una realtà ordinamentale ben più complessa di quella prefigurata in astratto, non ha potuto che far emergere la genericità e vaghezza della propria disciplina costituzionale e legislativa (cfr. P. Costanzo, Conflitti costituzionali, ad vocem, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di Diritto pubblico, Milano 2006, 1272).
Cosicché, anche per il conflitto tra enti, seppur con un campo di azione più limitato rispetto a quello tra i poteri