Una recente ordinanza di rimessione – TAR Molise, ord. 5 dicembre 2013, n. 727 – ripropone al giudice costituzionale la questione dell’ampiezza dei poteri del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario , sotto il profilo dell’eventuale spettanza al medesimo, in quanto “organo straordinario dello Stato” , di attribuzioni di carattere legislativo.
Segnatamente, il TAR dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 83, l. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), nella parte in cui, attribuendo al commissario ad acta la facoltà di adottare “tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano”, verrebbe a riconoscere in capo allo stesso un potere sostitutivo “di natura legislativa o comunque normativa con forza di legge”, in contrasto con varie norme della Costituzione .
La norma impugnata rappresenta un tassello chiave nell'architettura della disciplina dei piani di rientro della spesa sanitaria , costituendo specifica manifestazione del potere di sostituzione governativa ai sensi dell'art. 120, Cost., da cui l'istituto trae legittimazione .