1. Tra gli obiettivi dalla riforma dell’ordinamento giudiziario del 2005 vi era quello di ridurre l’ambito di applicazione dell’istituto del trasferimento d’ufficio ex art. 2 r.d.lgs. n. 511 del 1946, impedendo alla prima commissione del Csm di svolgere una funzione “para-disciplinare” (Zanon-Biondi 2011, 101ss.; Sobrino 2009, 651ss.). A tal fine il legislatore, oltre a riformulare l’art. 2 cit., ha dato alla sezione disciplinare la possibilità di trasferire in via cautelare il magistrato ad altra sede o ad altre funzioni, qualora il procedimento abbia ad oggetto comportamenti punibili con una sanzione più grave dell’ammonimento, e qualora sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano gravi motivi di particolare urgenza (art. 13, comma 2, d.lgs. n.109 del 2006). Successivamente la l. n. 269 del 2006 ha introdotto la possibilità di disporre il trasferimento in via cautelare ad altro ufficio di distretto limitrofo nell’ipotesi in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, nei casi meno gravi, come misura alternativa alla sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio e al suo collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura (art. 22, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2007).
Tale disciplina normativa ha posto diversi problemi interpretativi (Cassano 2009, 537ss., Dal Canto 2010, 351; Di Amato 2011, 4077ss.). Tra questi, meritano di essere ricordati due profili, tra loro strettamente collegati.
Ultimi contributi pubblicati
A CHI SPETTA SCEGLIERE LA SEDE O L’UFFICIO IN CASO DI TRASFERIMENTO CAUTELARE DEL MAGISTRATO? IL CONTRASTO TRA GIUDICE AMMINISTRATIVO E CASSAZIONE GIUNGE DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
- di: Francesca Biondi