SOMMARIO: 1. Le questioni prospettate, tra natura dei controlli finanziari (collaborativa o sanzionatoria) e natura dell’autonomia territoriale (ordinaria o speciale). 2. I nuovi controlli della Corte dei conti e le Regioni speciali. 2.1. Le clausole di salvaguardia. 2.2. La mancata configurabilità di una “riserva di norma di attuazione”. 3. L’estensione del controllo della Corte dei conti e la salvaguardia dell’autonomia territoriale. 3.1. Controlli sanzionatori e prerogative del Consiglio regionale. 3.2. Controlli sanzionatori e prerogative dei gruppi consiliari. 4. Graduazione dei vizi di costituzionalità e ruolo dell’autonomia speciale.
1. Le questioni prospettate, tra natura dei controlli finanziari (collaborativa o sanzionatoria) e natura dell’autonomia territoriale (ordinaria o speciale)
Con la sentenza 39/2014 la Corte costituzionale ha risposto ad alcune delle questioni poste dai ricorsi nn. 17, 18 e 20 del 2013 dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, oltre che della Provincia autonoma di Trento. I giudizi resi in via principale, pur se sollevati da tre autonomie speciali, hanno ad oggetto la legittimità costituzionale di disposizioni del DL 174/2012 che sono di interesse per l’intero sistema regionale, attenendo alla nuova estensione dei controlli sulla finanza territoriale .
Alla non impugnazione da parte delle Regioni ordinarie, sottoposte ad un’estensione dei controlli della Corte dei conti particolarmente ampia (in risposta a problematiche di verifica delle spese emerse, con caratteri di emergenzialità, nel corso del 2012 ), si è contrapposta quindi una posizione apertamente difensiva assunta invece dalle autonomie differenziate, che da più lungo tempo hanno