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IL DIRITTO DEL FIGLIO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI TRA CORTE EDU E CORTE COSTITUZIONALE. NOTA A PRIMA LETTURA SUL MANCATO RICORSO ALL’ART. 117, PRIMO COMMA, COST., NELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 278 DEL 2013

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SOMMARIO: 1. Premessa; 2. La distinzione tra “genitorialità giuridica” e “genitorialità naturale”; 3. Il precedente diretto: la sentenza n. 425 del 2005 e la sentenza della Corte EDU Godelli c. Italia; 4. La violazione degli art. 2 e 3 Cost. e l’assorbimento degli altri profili di censura, in particolare della violazione dell’ art. 117, primo comma, Cost.


1. Premessa
Con la recente sentenza n. 278 del 2013 la Corte costituzionale torna sul tema del diritto del figlio adottato a conoscere le proprie origini e risolve la delicata questione del bilanciamento tra tale diritto e il diritto della madre a rimanere anonima , con una sentenza additiva di principio  con la quale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui tale articolo non prevede-attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza-la possibilità per il giudice di interpellare la madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata- su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione .
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro in riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost.
Secondo il giudice remittente, la disposizione censurata, escludendo la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulla propria origine, senza aver verificato la perdurante volontà della madre biologica di non essere nominata, si poneva in contrasto con l’ art. 2 Cost., in quanto, violando il diritto di ricerca alla propria origine, non garantiva il diritto all’identità personale dell’adottato; con l’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento fra l’adottato figlio di una donna che aveva espressamente dichiarato di non voler essere nominata e l’adottato nato da una donna che non aveva reso alcuna dichiarazione; con l’art. 32, in quanto non permetteva al figlio di conoscere dati genetici rilevanti per la sua salute, ed, infine, con l’articolo 117, primo comma, Cost., perché violava l’art. 8 della CEDU per come interpretato dalla Corte EDU nella recente sentenza Godelli contro Italia, relativa proprio alla normativa oggetto del giudizio che secondo la Corte di Strasburgo non avrebbe bilanciato adeguatamente gli interessi della madre biologica e del figlio .
 

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