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La legge 40 di nuovo davanti alla Consulta

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SOMMARIO: 1. Il caso sottoposto al Tribunale di Roma. 2. L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma. 2.2 Le questioni di legittimità costituzionale. 3. Considerazioni conclusive.

 

1. Il caso sottoposto al Tribunale di Roma.

Il Tribunale civile di Roma (prima sezione civile), in data 14 gennaio 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2 e dell'art. 4 comma 1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), per contrasto con gli art. 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché per contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione agli art. 8 e 14 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, nella parte in cui "non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili, portatrici di patologie geneticamente trasmissibili".
Sono passati circa dieci anni da quando, il 10 marzo del 2004, la legge 40 entrava in vigore. Sono stati anni di forti contrasti al punto che la legge in questione è finita, in tale periodo,  ben 28 volte sotto processo.
Si tratta, tuttavia, della prima volta che la questione concernente l’accesso alla PMA di coppie fertili ma portatrici di patologie geneticamente trasmissibili viene portata davanti alla Consulta. In precedenza era stata chiamata ad occuparsi della questione la Corte europea dei diritti dell’uomo che, il 28 agosto del 2012, nel caso Costa e Pavan c. Italia, aveva condannato lo Stato italiano per violazione, nella parte in cui consente l’accesso alla “P.M.A.” unicamente alle coppie sterili o infertili, o in cui l’uomo è portatore di malattie virali trasmissibili (linee guida del Ministero della salute dell’11 aprile 2008), degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU, sottolineando in particolar modo l’incoerenza della disciplina normativa italiana che, da una parte, vieta l’impianto dei soli embrioni non affetti dalla malattia e, dall’altro, consente alla donna di interrompere la gravidanza quando venga accertato che il feto (e non l’embrione) è affetto dalla medesima patologia, con sproporzione dell’ingerenza del diritto nazionale rispetto alla vita privata dei ricorrenti .
 

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