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Il giudizio di rilevanza sulle c.d. modifiche mediate in melius delle norme incriminatrici

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Abstract

In relazione al controllo sulla rilevanza delle questioni di costituzionalità, un caso particolare è costituito dalle questioni aventi ad oggetto una norma penale in bonam partem che introduca una cd. modifica mediata nell’ordinamento. Se le modifiche mediate in melius vengono considerate integratrici del precetto penale, allora il loro eventuale giudizio di costituzionalità dovrà essere considerato “rilevante” - e di conseguenza dichiarato ammissibile -; mentre, al contrario, se le modifiche mediate in melius vengono considerate “esterne” al precetto penale, in alcuni casi l’eventuale giudizio di costituzionalità dovrà essere considerato irrilevante. Per la precisione, il giudizio di costituzionalità sarà irrilevante nel caso di fatti pregressi. La ragione di simile conclusione discende dalla disciplina temporale della modifica mediata non integrativa, giacchè essa non sarà soggetta alle regole di successione delineate dall’art. 2 c.p., non valendo per il parametro esterno né il principio di irretroattività, né quello di retroattività. In altre parole, i fatti commessi precedentemente seguiranno la disciplina prevista al momento del fatto, senza la possibilità di estendere retroattivamente l’efficacia della nuova modifica mediata migliorativa. Per valutare dunque la natura integrativa o meno del precetto della modifica mediata in melius, respinte le classificazioni basate su criteri formali o valoriali, si propone un criterio di tipo funzionale. Si distinguono in particolare: a) le modifiche mediate che incidono sul soggetto attivo o passivo del reato; b) le modifiche mediate che incidono su di un presupposto del fatto tipico; c) le modifiche mediate che incidono su di un elemento della condotta. Alla luce di tale classificazione, si può notare che la Cassazione è stata generalmente restia ad ammettere la natura integrativa delle modifiche mediate, ad eccezione dei casi delle norme penali in bianco e di alcuni casi di modifiche mediate incidenti su elementi definitori relativi alla categoria dei soggetti attivi o passivi del reato. Ne discende che, tranne le eccezioni appena segnalate, l’eventuale giudizio di costituzionalità su tali parametri esterni sarà sempre irrilevante nel caso di fatti pregressi, con il rischio di riconoscere una pericolosa zona d’ombra della giustizia costituzionale, dato che per il principio del tempus regit actum il soggetto resterà punibile sulla base della legge incriminatrice previgente.

 

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