SOMMARIO: 1. L'Ordinanza del Tribunale di Grosseto. 1.1 Profili ricostruttivi della vicenda. 2. La normativa italiana in tema di requisiti per contrarre matrimonio. 3. Riflessi costituzionali della pronuncia del Tribunale di Grosseto. 4. Profili critici. Un'ordinanza dal tono costituzionale?
1. L'Ordinanza del Tribunale di Grosseto
Il Tribunale di Grosseto, con un’ordinanza datata 3 aprile 2014, ha imposto all’Ufficiale di stato civile del Comune di Grosseto di trascrivere, nei registri di stato civile del Comune, un matrimonio tra persone dello stesso sesso, celebrato nel 2012 a New York.
La pronuncia non può restare confinata al mero caso di specie. Infatti, il Tribunale maremmano ha riconosciuto esplicitamente il diritto di una coppia omosessuale a veder riconosciuto il proprio status matrimoniale, ancorchè contratto all’estero (nel caso di specie, negli Stati Uniti).
Secondo il Tribunale di Grosseto, un matrimonio omosessuale celebrato all’estero non si pone in contrasto con l’ordine pubblico, è un atto valido nel nostro ordinamento, in quanto riconosciuto come conforme alla normativa del luogo in cui è stato celebrato ed è produttivo di effetti giuridici; inoltre, sostiene il Tribunale in merito alla natura della trascrizione, non vi è “alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell’ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, non avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé sulla base del principio tempus regit actum” .