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DAI REQUISITI DI ATTIVAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ALLA NECESSITÀ DELL’INTERPOSIZIONE DEL LEGISLATORE IN MATERIA DI DECISIONI DI FINE VITA (SULLA SENTENZA DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 20 DICEMBRE 2012, N.23707)

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1. La quaestio iuris.

Un recente e sempre più diffuso trend giurisprudenziale ha messo in discussione il requisito dell’attualità dell’infermità/menomazione fisica o psichica e dell’impossibilità di attendere ai propri interessi quale condicio sine qua non per l’apertura del procedimento di nomina di amministrazione di sostegno; esso ha dato così vita ad un’accesa controversia in seno a dottrina e giurisprudenza circa la legittimità della c.d. nomina pro futuro di amministratore di sostegno da parte di persona perfettamente compos sui , su cui è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione civile con sentenza n. 23707 del 20 dicembre 2012 .
 

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