1. Leggendo il laconico ma essenziale comunicato stampa della Corte costituzionale del 9 aprile 2014, con cui si rendeva pubblica la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita, confesso che il pensiero è andato subito al titolo di un romanzo giallo “La fine è nota”, di G. Holiday Hall, molto amato da Leonardo Sciascia che si spese tanto per farlo pubblicare dalla casa editrice Sellerio. Nella trama del libro gli accadimenti sono quello che appaiono fin dal primo momento, ma la loro irrazionalità è tale da spingere a cercare una verità alternativa che alla fine delle indagini si dimostrerà fallace.
Anche nel caso della legge n. 40 del 2004, la verità dei fatti, ossia la irrazionalità della legge, è stata davanti i nostri occhi fin dal principio . La sua applicazione, per dichiarazione degli stessi esperti ascoltati in sede parlamentare nel corso delle audizioni conoscitive, è apparsa problematica fin dal principio, quando non in contraddizione con altre discipline affini. Come stupirsi allora quando la legge ha iniziato un lento ma inesorabile sgretolamento sotto i colpi dell’azione giudiziaria, in specie grazie all’uso dell’interpretazione conforme a costituzione da parte dei giudici di merito che hanno provato a smussare alcune delle sue incongruenze. Così è stato quando l’azione pioneristica del giudice civile (Trib. Cagliari, 22 settembre 2007; Trib. Firenze, 19 dicembre 2007) ha autorizzato l’accesso alla diagnosi preimpianto alle coppie sterili e portatrici di malattie genetiche trasmissibili, abilitati ai sensi degli artt. 4, c. 1, e 5, c.1, a ricorrere alla PMA, sulla base della considerazione che il divieto implicito desumibile dalla legge n. 40, potesse essere superato, con una interpretazione orientata agli artt. 2 e 3 Cost., al fine di evitare gli effetti irrazionali che discendono dalla previsione legislativa, la quale fa salva la possibilità delle coppie di ricorrere all’aborto, ai sensi della legge 194 del 1978, ma contestualmente obbliga gli operatori ad impiantare gli embrioni così come sono.
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"La fine è nota". Osservazioni a prima lettura alla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale sul divieto di fecondazione eterologa.
- di: Angela Musumeci