SOMMARIO: 1. La disciplina dell’incandidabilità e della decadenza 2. Una questione pregiudiziale: la Giunta per le Elezioni è legittimata a sollevare il giudizio di costituzionalità? 3. I dubbi sulla legittimità costituzionale del D. Lgs. n. 235/2012. 3.1 Il decreto Severino ed il principio di irretroattività della legge penale4. Rinviare la decisione alla Consulta o no? Questo è (era) il problema.3.2 Altre questioni di legittimità costituzionale. 4. Rinviare la decisione alla Consulta o no? Questo è (era) il problema.
1. La disciplina dell’incandidabilità e della decadenza
Il decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012, meglio noto come “decreto Severino”, ha trascorso, da quando è entrato in vigore, due vite parallele: tanto osannato nei primi giorni di vigenza, quanto criticato ed addirittura ritenuto costituzionalmente illegittimo in queste ultime settimane.
Il motivo è evidente: è di questi giorni, infatti, la prima applicazione della sanzione della incandidabilità/decadenza ad un parlamentare, nella specie ad un senatore. Non si tratta certamente di un senatore qualunque, bensì di Silvio Berlusconi, il protagonista, nel bene e nel male, di un ventennio di storia politica italiana. Non stupisce, quindi, l’impatto mediatico che le questioni giuridiche suscitate dall’applicazione del decreto Severino hanno avuto e che meritano senza alcun dubbio un approfondimento, alla luce dei sei pareri dei noti giuristi consultati dallo stesso Berlusconi e del ricorso da questi depositato presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.