SOMMARIO: 1. Una breve ricostruzione della vicenda – 2. La sincabilità delle “norme penali più favorevoli” fra riserva di legge in materia penale e limiti della giustizia costituzionale – 3. La motivazione della Corte e l’adozione di un paradigma sostanziale – 4. Minime conclusioni: provando ad immaginare le implicazioni della sentenza n. 5 del 2014.
1. Una breve ricostruzione della vicenda
La sentenza che si annota aggiunge un tassello fondamentale al già ricco filone giurisprudenziale sui rapporti tra diritto penale e sindacato di legittimità costituzionale , con particolare riguardo ai limiti alla sindacabilità delle “norme penali più favorevoli” .
Precisando in limine che è (solo) con riguardo a tale questione che s’intende qui concentrare l’attenzione – rimanendo a latere gli altri aspetti pure interessati dalla decise e che, forse, avrebbero meritato un più ampio livello di approfondimento (fra tutti il tema della qualità della normazione e, nella specie, il grado di funzionamento di tecniche a ciò volte, come il c.d. “taglia leggi”) –, occorre rilevare come la sentenza n. 5 del 2014 sciolga, per chi scrive in modo assolutamente condivisibile, alcuni complicati nodi rimasti ancora sottotraccia nella giurisprudenza costituzionale pregressa. Per converso, altre questioni, che probabilmente avrebbero meritato un più ampio livello di approfondimento, vengono solo sfiorate.
Ai fini di un corretto inquadramento delle problematiche interessate, giova mettere a fuoco preliminarmente i termini della questione sollevata, che scaturisce da un giudizio penale nei confronti di numerosi imputati, avente ad oggetto l’arcinota questione delle “Camicie verdi”.
Al termine di uno spasmodico susseguirsi di interventi normativi, con l’art. 2268, comma 1, numero 297, del decreto legislativo n. 66/2010 (recante il “Codice dell’ordinamento militare”), il Governo aveva abrogato il decreto legislativo n. 43 del 1948, recante il divieto di associazioni di carattere militare che perseguono, anche indirettamente, scopi politici; disposizione, questa, costituzionalmente necessaria, poiché direttamente attuativa dell’art. 18, comma 2, Cost., nella parte in cui vieta, per l’appunto, le “associazioni paramilitari”.