Sommario: 1. Premessa. – 2. Le questioni poste dalla distinzione fra le decisioni di inammissibilità aventi natura decisoria e quelle non aventi carattere decisorio. – 2.1. La questione problematica della possibilità per il giudice a quo di disapplicare, di fronte a una decisione d’inammissibilità di tipo decisorio, la norma oggetto dell’impugnativa e di cui deve fare applicazione in giudizio nell’ipotesi nella quale continui a dubitare della sua incostituzionalità. – 2.2. La questione problematica delle ipotesi in cui la decisione di inammissibilità, anche se di tipo decisorio, si fonda su un errore di fatto. – 2.3. La questione problematica dell’individuazione e della distinzione dei vizi di inammissibilità sanabili e di quelli insanabili e dunque delle ipotesi in cui le decisioni di inammissibilità sono di natura decisoria e di quelle che tale natura non presentano.
1.Premessa
E' un fatto ampiamente noto agli studiosi del processo costituzionale che la Corte costituzionale, specialmente a partire da un certo momento e più in particolare dal cosiddetto smaltimento dell'arretrato, ha impiegato la formula dell'inammissibilità anche nelle ipotesi in cui l'eliminazione del vizio riscontrato dalla Corte stessa rientrava nella disponibilità dell'autorità giudiziaria rimettente, ipotesi nelle quali invece in precedenza la Consulta aveva perlopiù fatto ricorso alla “più opportuna” (R. Romboli, 1996, 151) pronuncia di restituzione degli atti.
Mentre infatti in precedenza i giudici costituzionali si erano orientati nel senso di adottare il provvedimento di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria rimettente con un invito implicito o esplicito rivolto alla stessa ad eliminare il vizio e a rimettere nuovamente la questione alla Corte laddove il vizio riscontrato fosse risultato sanabile – con la conseguenza che la decisione non aveva alcun effetto preclusivo per il giudice a quo, anzi era un “invito alla riproposizione della questione” (G.P. Dolso, 2008, 1203) una volta “corretta” l'irregolarità constatata dalla Corte – e si era invece indirizzata tendenzialmente per l'inammissibilità dell'eccezione qualora il vizio rinvenuto fosse stato insanabile dal giudice a quo stesso – con la conseguenza che la pronuncia doveva bensì ritenersi fatalmente preclusiva della riproposizione della stessa questione nel corso del medesimo procedimento nel quale era stata sollevata –, a seguito dell'imporsi dell'esigenza di ridurre l'arretrato e quindi di chiudere il più alto numero di possibile di giudizi la Corte ha utilizzato la decisione di inammissibilità anche nelle ipotesi di cui poco sopra si è dato conto.