1. La maggiore attenzione per i valori costituzionali che ha caratterizzato la magistratura di legittimità rispetto alla Corte costituzionale nella complesse vicende del processo Pollari ed altri, conclusesi con la sent. n. 24 del 2014 della Corte costituzionale e con la sent. n. 20447 del 2014 della Corte di cassazione , è confermata dal confronto tra l’annotata sentenza della S.C. n. 46340 del 2012 e le sentenze della Consulta n. 106 del 2009 e n. 40 del 2012 con specifico riferimento alla problematica dei «fatti eversivi dell’ordine costituzionale». I quali, com’è noto, vengono in rilievo nell’art. 12 comma 2, l. 24 ottobre 1977, n. 801 e, più di recente, nell’art. 39 comma 11, 1. l. 3 agosto 2007, n. 124.
Sta di fatto che la Corte costituzionale, nella citata sent. n. 106 del 2009, pur avendo ammesso che le extraordinary renditions contrastano con le tradizioni costituzionali e con i principi di diritto degli Stati membri dell’Unione europea, ha però rilevato che il segreto di Stato non era stato apposto dal Presidente del consiglio sul reato di sequestro di persona bensì “soltanto” sulle fonti di prova (come se la qualificazione del fatto come “eversivo dell’ordine costituzionale” non implichi, di conseguenza, l’inammissibilità del segreto delle fonti di prova!).
Dopodiché la Corte ha osservato che non era dato «ravvisare, nel reato in questione, il contenuto fondamentale del fatto eversivo dell’ordine costituzionale rappresentato dalla sua necessaria preordinazione a sovvertire l’ordine democratico e le Istituzioni della Repubblica ovvero a recare offesa al bene primario della personalità internazionale dello Stato», citando in proposito una sentenza della I sezione penale della Corte di cassazione .
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La Corte di cassazione e i "fatti eversivi dell’ordine costituzionale" (Osservazione a Cass. sent. n. 46340 del 2012)
- di: Alessandro Pace