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Disarmonie tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione in tema di segreto di Stato

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SOMMARIO: 1. Il punto di partenza: la sentenza n.106 del 2009 della Corte Costituzionale . – 2. Le varie tappe della vicenda: a) Limiti del segreto e conseguenze della sua opposizione tardiva nella sentenza della Cassazione del  29.11.2012 - 3. b)La sentenza n. 24 del 2014 della Corte Costituzionale. – 4. c)La sentenza della Cassazione del 16 maggio  2014 e la sua “opinione dissenziente”. - 5.Considerazioni finali: sentenze della Cassazione  e conflitti di attribuzione per  errores in iudicando .


1. Il punto di partenza: la sentenza n.106 del 2009 della Corte Costituzionale . La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I penale,  n. 20447/14 ha finalmente posto fine alla vicenda giudiziaria relativa all’extraordinary rendition di Abu Omar, che per diversi anni  ha impegnato in svariati confronti molteplici giudici di merito , la Corte di Cassazione e  la Corte costituzionale in ordine all’incidenza del segreto di Stato nel  processo penale.
La vicenda, come già è stato da più parti stigmatizzato,  è davvero sconcertante soprattutto a causa della incredibile trama  di comportamenti contraddittori, esitanti, maldestri quando non volutamente ambigui”   tenuti dalle autorità di sicurezza, aspetti che hanno costretto sia i giudici comuni sia la Consulta,  ciascuno nello svolgimento dei rispettivi compiti,  a vere e proprie acrobazie interpretative . Indubbiamente -  senza peraltro che ciò possa attutire le responsabilità di quelle autorità per la gestione del segreto nei confronti dell’autorità giudiziaria -  ad accentuare l’estrema problematicità della vicenda ha contribuito lo stato della legislazione vigente all’epoca in cui, in piena emergenza terrorismo dopo l’attentato di New York alle torri gemelle , era  emersa la sospetta partecipazione di agenti del SISMI e perfino del suo Direttore  al sequestro. All’epoca mancava infatti ancora - nonostante che da tempo nelle numerose proposte e nel dibattito sull’argomento  fosse apparsa come misura indispensabile per garantire l’uso del segreto compatibile con i principi dello Stato costituzionale -  una previsione di speciali garanzie funzionali per le attività illegali del personale dei servizi preordinate a finalità di protezione della sicurezza. Solo dopo il coinvolgimento di questo personale nel rapimento di Abu Omar è stata approvata la legge n.124 del 2007, che ha introdotto tali garanzie, circondandole di cautele procedurali e di limiti specificamente disciplinati. Ma – ammesso ma non concesso che queste garanzie potessero coprire il caso di specie – esse comunque,  proprio perché introdotte successivamente, non erano applicabili alle condotte pregresse oggetto del procedimento aperto dalla Procura di Milano,  che rimanevano perciò astrattamente punibili in applicazione delle regole  vigenti pro tempore.   
 

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